Registrazione di un dominio.it
1. Verificare se il nome del dominio scelto è ancora disponibile
2. Se il dominio è libero Yes, come provider/maintainer, offre la possibilità di completare la registrazione in pochi minuti
3. Inserire il dominio nel carrello virtuale
4. compilare i dati richiesti ed inviare l'ordine
5. Yes invierà immediatamente una e.mail di conferma, con le indicazioni necessarie per il completamento dell'ordine
6. Nel caso non avessi scaricato il Contratto e la Lettera di Assunzione di Responsabilità relativa, nella e.mail che Yes ti invierà, verranno fornite le indicazioni per scaricare i suddetti documenti
7. Compilare ed inviare il Contratto firmato via fax al numero
081.214.01.20 (diversamente puoi inviarlo per posta)
8. Scegliere la Lettera AR in base alla categoria di appartenenza, compilarla ed inviarla firmata a mezzo fax alla Registration Authority (055.542.420) e per conoscenza anche a Yes S.r.l. (081.214.01.20)
9. Se hai scelto, come forma di pagamento, il Bonifico bancario, invia a mezzo fax (081.214.01.20) copia della ricevuta riportante il numero di CRO
10. fatto! Hai completato la fase di registrazione
Fasi successive espletate completamente da Yes.it
alla recezione del pagamento, Yes completa la registrazione del dominio avviando la procedura di generazione:
1. genera un NIC-HANDLE per registrare il vostro identificativo in rete
2. invia alla RA il modulo elettronico per la registrazione
3. attiva i DNS primario e secondario per il dominio
4. attiva tutti i servizi previsti per il dominio
Fasi successive espletate dalla Registration Authority Italiana (RA)
la RA inizia le verifiche formali e tecniche necessarie per l'effettiva registrazione del nome a dominio:
1. verifica della congruenza fra la LAR e il Modulo di Registrazione:
- la persona indicata come "admin-c" nel modulo elettronico deve corrispondere al firmatario della LAR
- il provider/maintainer specificato nella LAR deve essere lo stesso che ha inviato il modulo
2. verifica il modulo di registrazione inviato da Yes:
la correttezza sintattica del modulo è controllata automaticamente; nel caso di errori di compilazione ne sarà data comunicazione via e-mail al mittente (provider/maintainer) che dovrà provvedere alle correzioni e al nuovo invio del modulo
3. superato il controllo sintattico:
- verifica le entry person per ciascun persona referenziata sul modulo
- verifica l'indirizzo di posta elettronica, obbligatorio, del postmaster (Admin-c)
4. verifica della corretta configurazione del nameserver:
tale verifica è effettuata dalla RA che provvederà a comunicare al provider/maintainer il successo o meno dell'operazione
5. quando tutte le verifiche formali e tecniche sono superate, la RA provvede alla registrazione del nome a dominio
Nota bene: per la registrazione di un nome a dominio, è data priorità alla data di arrivo della LAR rispetto a quella del modulo elettronico di Yes.
Modifica dei dati legati ad un dominio.it
La richiesta di modifica del nome a dominio (es. da www.pippo.it a www.mario.it) è considerata a tutti gli effetti una rinuncia al nome a dominio precedentemente assegnato, per cui è necessario procedere ad una cancellazione e ad una nuova richiesta.
Tuttavia possono essere modificate altre informazioni riguardanti la documentazione presentata per la richiesta e l'assegnazione di un nome a dominio:
1.Nuova entry person
Se vengono aggiunte una o più entry person (tranne l'admin-c) è sufficiente darne comunicazione a Yes che provvederà all'invio alla RA di un nuovo modulo con i campi aggiornati.
2.Modifica di una entry person esistente
Se vengono modificati alcuni dati di una entry person è necessario comunicarli alla Registration Authority inviando una mail a domain@nic.it, specificando nell'oggetto della mail "MODIFICA DATI ENTRY PERSON" .
3. Cambio di Admin-c
Per effettuare un cambio di admin-c è necessario inviare una richiesta di cambio admin-c ed in allegato una nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità avente come persona richiedente il nuovo admin-c. Detta richiesta deve essere inviata via posta ordinaria o a mezzo fax
al 050.570.230
4. Cambio Admin-c unitamente a Cambio Provider/Maintainer
In questo caso è necessario inoltrare contestualmente:
* Una richiesta di Cambio Admin-c;
* Una nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità avente come persona richiedente il nuovo admin-c. Nella nuova lettera il nome del provider/maintainer DEVE rimanere inalterato allo stato di fatto;
* Una richiesta di Cambio Provider/Maintainer seguendo le adeguate procedure.
Il numero di fax tramite cui effettuare tale procedura è lo 050.570.230.
Cambio Provider per un dominio.it
Supponiamo che la società XYZ, assegnataria del dominio xyz.it, decida di cambiare il suo fornitore di servizi internet (Provider/Maintainer) per Yes.it . Le azioni che devono essere intraprese per portare a termine tale operazione sono le seguenti:
1. La società XYZ deve inviare una comunicazione via posta ordinaria o via fax (050-570230) alla Registration Authority Italiana tramite cui notifica l'intenzione di voler cambiare il proprio provider/maintainer da ABC-MNT a YES-MNT. Tale dichiarazione deve essere - preferibilmente su carta intestata della società - firmata da colui che è indicato come admin-c nel modulo di registrazione del dominio xyz.it o da una persona aventi i poteri di legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio.
I dati che devono essere riportati nella comunicazione sono:
* nome e cognome,
* data e luogo di nascita,
* indirizzo di residenza,
* codice fiscale del richiedente (admin-c o legale rappresentante);
* sede della società/ente/associazione,
* numero di P. IVA.
NON SARANNO ACCETTATE LETTERE DI CAMBIO CON FIRME ELETTRONICHE O SCANNERIZZATE
2. In seguito alla ricezione di tale notifica, le azioni che la RA intraprende sono:
* provvede d'ufficio a modificare nei database (entro 10 giorni lavorativi) la registrazione corrente del dominio xyz.it, modificando il valore dell'attributo "mnt-by" ad esso associato, da "mnt-by: ABC-MNT" a "mnt-by: CHANGING-MNT".
Quest'ultimo valore corrisponde ad un oggetto mnt appositamente creato dalla RA per marcare in maniera univoca e permettere l'identificazione immediata di quei domini per i quali è in atto la procedura di cambio provider/maintainer.
* La RA invia ad entrambi i provider/maintainer coinvolti nell'operazione l'avviso di cambio provider, ed invita il nuovo provider/maintainer ad inviare il modulo di registrazione aggiornato per xyz.it.
* SI INVITANO PERTANTO COLORO CHE INTRAPRENDONO TALE PROCEDURA A SOLLECITARE IL NUOVO PROVIDER PER L'INVIO DEL MODULO DI REGISTRAZIONE AGGIORNATO PER IL NOME A DOMINIO IN OGGETTO.
3. Ricevuto il nuovo modulo, la RA intraprende le seguenti azioni:
* Aggiunge l'indirizzo di posta elettronica del postmaster, ivi indicato, nella lista postmita@nic.it, se non già presente;
* Cancella, da tale lista, l'indirizzo del postmaster indicato nel vecchio modulo, se la persona ad esso relativa era postmaster solo del dominio xyz.it;
* Modifica, se necessario, la delega per xyz.it sul nameserver di .IT. Nel caso di sottodomini geografici in cui il relativo dominio geografico non fosse gestito dalla RA, invia la richiesta di modifica di delega al relativo gestore;
* Procede alla registrazione del nuovo modulo nei database della Registration Authority Italiana e di RIPE;
* Comunica al vecchio provider/maintainer l'avvenuto cambio delega per quel dominio.
4. secondo le disposizioni contenute nell' art.5.2, Procedure tecniche di registrazione, v.3.4:
"L'assegnatario del nome a dominio invia per iscritto alla RA la dichiarazione di cambio del proprio provider/maintainer. Tale dichiarazione deve essere firmata da colui che è indicato come admin-c nel modulo di registrazione o da una persona aventi i poteri di legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio e deve contenere l'indicazione del provider/maintainer precedente e futuro.
La RA modifica nel modulo del nome a dominio interessato il valore del campo "mnt-by:" ad esso associato, inserendo il valore CHANGING-MNT, che identifica i nomi a dominio per i quali è in corso la procedura di cambio di provider/maintainer. La RA invia quindi via posta elettronica ad entrambi i provider/maintainer coinvolti nell'operazione l'avviso di inizio della procedura di cambio provider/maintainer.
La RA invita anche il nuovo provider/maintainer ad inviare tramite posta elettronica il modulo nuovo di registrazione per il nome a dominio interessato, aggiornandone i dati contenuti.
A questo punto si applicano le procedure di verifica descritte negli articoli 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. In aggiunta, la RA verifica che il provider/maintainer precedente abbia rimosso le precedenti deleghe. In assenza di tale rimozione DA PARTE DEL PRECEDENTE provider/maintainer A QUESTI viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio."
5. Si consiglia SEMPRE di leggere la lista degli errori più frequenti riscontrati nelle lettere di cambio per effettuare una pre- verifica sulla correttezza dei dati riportati:
* Il richiedente non è l'admin-c nè il legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio;
* La ragione sociale dell'organizzazione differisce da quella riportata all'atto della richiesta della registrazione;
* La ragione sociale non è indicata per esteso (es. Il richiedente è della PIPPO Srl, ma viene richiesto a nome della PIPPO);
* La lettera non è stata firmata;
* La lettera è illeggibile causa l'invio via fax;
* I nomi del vecchio e nuovo maintainer non sono indicati correttamente (ad esempio, è indicato il nome del Provider che si appoggia al maintainer e non la Sigla "...-MNT" );
* Il nome del maintainer/provider non è indicato tramite la sigla-MNT (per verificare la correttezza del nome del provider/maintainer può essere verificata tramite una consultazione al database WHOIS all'interno del sito dalle RA, digitando il nome del provider/maintainer-MNT);
* Il nuovo maintainer/provider non ha stipulato un contratto con la Registration Authority italiana;
* Il dominio è ancora in registrazione o è inesistente all'interno del database della RA.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
* Lettera di richiesta cambio provider/maintainer
* modulo tecnico da parte del nuovo provider/maintainer
TEMPI RICHIESTI
Dal momento del completamento della procedura di cambio/provider maintainer, la RA impiega dalle 4 ore fino a 2-3 giorni lavorativi per effettuare la nuova registrazione in base alle richieste del periodo. Ovviamente se tutta la documentazione richiesta è stata inviata ed è risultata corretta alle verifiche tecniche.
Cambio Assegnatario di un dominio.it
Il trasferimento e la modifica della registrazione di un nome a dominio assegnato può essere effettuato nei seguenti casi:
* Trasferimento per accordo delle parti
* Trasferimento di un nome a dominio a seguito di procedura di riassegnazione
* Successioni "mortis causa" a titolo universale o particolare
* Trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda
* Trasformazione, incorporazione o fusione societaria
1.Trasferimento per accordo delle parti
In questo caso il cedente ed il cessionario debbono produrre un documento congiunto in cui sia dichiarata la cessione del nome a dominio. Se la cessione riguarda associazioni, enti o società, deve essere dichiarata la qualità di rappresentante legale nei sottoscrittori.
Il cessionario, contestualmente alla comunicazione sopra citata, deve far pervenire una nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità per il dominio oggetto del trasferimento. I due documenti possono essere inviati alla RA o per posta ordinaria o via fax al numero +39-050-570230.
Quando la RA riceve dal maintainer del cessionario il modulo tecnico la RA procede all'assegnazione del dominio come previsto dall'art. 9 delle regole di naming.
In caso di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo la RA avverte il provider/maintainer del cessionario e sospende l'assegnazione sino all'avvenuta regolarizzazione.
L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura di trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità grave nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato di nuovo al cedente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
* Documento congiunto e firmato sia dal cedente che dal cessionario in cui sia dichiarata la cessione del nome a dominio
* Per le società/enti/associazioni, DEVE ESSERE ESPLICITAMENTE DICHIARATA la qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE DEI SOGGETTI
* Nuova lettera di AR per il cessionario (colui che risulta Intestatario del nuovo dominio), CHE INDICHI, EVENTUALMENTE, IL NOME DEL NUOVO PROVIDER/MAINTAINER;
* modulo tecnico da parte del maintainer del cessionario
2.Trasferimento di un nome a dominio a seguito di procedura di riassegnazione
Questa ipotesi si verifica per i nomi a dominio sottoposti a contestazione per i quali il ricorrente abbia deciso di attivare una procedura di riassegnazione ed il collegio dell'ente conduttore prescelto gli abbia dato ragione. In tal caso la RA da seguito al provvedimento di riassegnazione se, entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la decisione del collegio, non le pervenga da parte del resistente una documentata comunicazione di aver iniziato un procedimento giudiziario o un arbitrato. Il nuovo assegnatario deve far pervenire una nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità per il dominio oggetto del trasferimento alla RA o per posta ordinaria o via fax al numero 050.570.230.
Il nuovo assegnatario di un nome a dominio a seguito dell'espletamento della procedura di riassegnazione è tenuto inoltre a far pervenire alla RA il modulo tecnico da parte del proprio maintainer.
Per dar corso a questa procedura, occorre quindi che:
* Il nome a dominio deve essere sottoposto a contestazione;
* Il ricorrente deve aver deciso di attivare una procedura di riassegnazione;
* Il collegio dell'ente conduttore deve avergli dato ragione.
L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 30gg dalla comunicazione dell'ente conduttore alla RA relativa alla riassegnazione del nome a dominio. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
* Provvedimento di riassegnazione da parte del collegio dell'ente conduttore;
* Nuova lettera AR, CHE INDICHI, EVENTUALMENTE, IL NOME DEL NUOVO PROVIDER/MAINTAINER;
* modulo tecnico da parte del maintainer del nuovo assegnatario.
3.Successioni "mortis causa" a titolo universale o particolare
In questo caso l'avente causa è tenuto a far pervenire alla RA i propri dati identificativi, il certificato di morte del precedente assegnatario e idonea documentazione (dichiarazione di essere l'erede universale o copia della disposizione testamentaria).
L'avente causa deve far pervenire una nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità per il dominio oggetto del trasferimento.
La nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità ed i documenti sopra citati possono essere inviati alla RA o per posta ordinaria o via fax al numero 050.570.230.
Il successore "mortis causa" è inoltre tenuto a far pervenire alla RA da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
* Dichiarazione dell'avente causa - con i suoi dati identificativi - di essere l'erede universale o copia della dispozione testamentaria;
* Certificato di morte;
* Nuova lettera AR, CHE INDICHI, EVENTUALMENTE, IL NOME DEL NUOVO PROVIDER/MAINTAINER;
* modulo tecnico da parte del maintainer del nuovo assegnatario.
4.Trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda
Nel caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda il cedente ed il cessionario, nelle loro qualità di rappresentanti legali delle aziende interessate, devono far pervenire alla RA una dichiarazione congiunta dell'avvenuto trasferimento con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e gli estremi dell'atto di trasferimento e della sua registrazione, ove prevista dalla legge (numero, data di registrazione e luogo di registrazione).
Il cessionario contestualmente alle comunicazioni sopra riportate deve far pervenire una nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità per il dominio oggetto del trasferimento, nonché nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati da parte del proprio maintainer. I due documenti possono essere inviati alla RA o per posta ordinaria o via fax al numero +39 050-570230. Il cessionario è inoltre tenuto a far pervenire alla RA da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati.
L'operazione di trasferimento dovrà comunque concludersi entro 10gg dall'attivazione della procedura di trasferimento o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del cessionario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il trasferimento viene annullato ed il dominio viene assegnato di nuovo al cedente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
* Dichiarazione congiunta e firmata dal cedente e dal cessionario dell'avvenuto trasferimento (d'azienda). I firmatari devono essere esclusivamente i rappresentanti legali delle aziende interessate;
* La dichiarazione deve contenere: i dati identificativi del cessionario e gli estremi dell'atto di trasferimento e della sua registrazione (sempre riferito all'azienda);
* Nuova lettera AR, CHE INDICHI, EVENTUALMENTE, IL NOME DEL NUOVO PROVIDER/MAINTAINER;
* modulo tecnico da parte del maintainer del nuovo assegnatario.
5.Trasformazione, incorporazione o fusione societaria
Nel caso di trasformazione, incorporazione o fusione societaria la RA deve ricevere dalla società richiedente idonea dichiarazione del rappresentante legale ed una nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità. Il richiedente è inoltre tenuto a far pervenire alla RA da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati. La nuova Lettera di Assunzione di Responsabilità ed i documenti sopra citati possono essere inviati alla RA o per posta ordinaria o via fax al numero +39 050-570230. Ricevuta la documentazione di cui sopra, la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.
L'operazione di cambio dell'assegnatario dovrà comunque concludersi entro 10gg lavorativi dall'attivazione della procedura o dalla data dell'ultima segnalazione di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo tecnico inviata al provider/maintainer del nuovo assegnatario. Se l'operazione non viene completata nei tempi sopra indicati, il dominio viene ripristinato nello stato precedente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
* Dichiarazione del rappresentante legale e visura camerale storica;
* Nuova lettera AR, CHE INDICHI, EVENTUALMENTE, IL NOME DEL NUOVO PROVIDER/MAINTAINER;
* modulo tecnico da parte del maintainer del nuovo assegnatario.
Cancellazione di un dominio.it
La RA ha facoltà di revocare l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi:
1.Rinuncia da parte dell'assegnatario:
la RA deve ricevere una richiesta scritta da parte dell'assegnatario (admin-c qualora l'assegnatario sia una persona fisica o un libero professionista; legale rappresentante qualora il sito sia stato assegnato a una società/ditta, ente o associazione) del dominio. I dati che devono essere riportati nella comunicazione sono:
* nome e cognome,
* data e luogo di nascita,
* indirizzo di residenza,
* codice fiscale del richiedente (admin-c o legale rappresentante);
* sede della società/ente/associazione,
* numero di P. IVA.
NON SARANNO ACCETTATE LETTERE DI CANCELLAZIONE CON FIRME ELETTRONICHE O SCANNERIZZATE
Tale richiesta deve essere inviata per posta ordinaria o al fax 050-570230
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA INVIARE ALLA RA:
* Nel caso di società/ditta, ente, associazione, la lettera di cancellazione deve pervenire SOLO dal rappresentante legale della società assegnataria del nome a dominio;
* In caso di una persona fisica/libero professionista, la lettera di cancellazione dovrà essere accompagnata da un documento di identità.
2.Revoca d'ufficio
Nei seguenti casi:
1. venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato l'assegnazione di un nome a dominio; cioè:
* un provider/maintainer che non voglia più mantenere un nome a dominio, deve darne comunicazione scritta alla RA
* la RA provvederà ad inserire il nome a dominio in una categoria particolare denominata NO-PROVIDER-MNT
* invia una raccomandata all'assegnatario del nome a dominio per comunicare l'avvenuto cambio
* se dopo tre mesi la RA non riceve nessuna comunicazione da parte dell'assegnatario del nome, provvederà alla cancellazione del nome, dandone comunicazione al provider/maintainer
5. mancanza di documentazione richiesta dalla RA per la registrazione del nome a dominio; cioè:
* in qualsiasi momento la RA può richedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera di AR dal richiedente il nome a dominio (Procedure Tecniche di Registrazione: 6 - Documentazione verificabile)
6. non "visibilità/raggiungibilità" degli oggetti appartenenti al nome a dominio assegnato per più di tre mesi.
* la verifica tecnica è a cura della RA;
* in questo caso il dominio non può essere riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca
3. Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale
Nei seguenti casi:
1. di fronte ad una decisione arbitrale o ad una sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario del nome non aveva diritto al suo uso:
in questo caso la RA comunica sia al provider/maintainer che all'assegnatario del nome l'avvenuta cancellazione, specificando le motivazioni ed allegando la relativa documentazione. Il dominio revocato sarà reso immediatamente disponibile ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, salvo diversa comunicazione della decisione arbitrale o della sentenza.
Sospensione di un dominio.it
La RA può sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
a. Per ordine dell'autorità
b. Su richiesta dell'assegnatario
Sospensione per ordine dell'autorità
La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorità giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso.
Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto.
Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso.
Sospensione su richiesta dell'assegnatario
La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, la RA è tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.
Riassegnazione di un dominio.it
1. Inizio della Procedura
Ogni persona fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di
un nome a dominio sotto il ccTLD "it" può avviare una procedura
amministrativa presso un ente conduttore abilitato dal presidente della
Naming Authority a sua scelta. Nel caso in cui l'ente conduttore prescelto
non possa, per impedimento o per altre ragioni, esaminare il reclamo
sottopostogli, lo comunicherà al ricorrente, che potrà sottoporre il reclamo
ad altro ente conduttore a sua scelta.
2. Comunicazioni
L'ente conduttore è tenuto ad adottare le misure che ragionevolmente
garantiscano che il contenuto di un reclamo sia portato a conoscenza del
titolare del nome a dominio contestato. L'ente conduttore si considera aver
adottato le suddette misure ed il titolare del dominio aver avuto
conoscenza del reclamo quando:
a) vi è la prova che il resistente ha avuto effettiva conoscenza del
reclamo; oppure:
b) l'ente conduttore
1) ha inviato il reclamo del ricorrente a tutti gli indirizzi postali ed ai
numeri di telefax (A) indicati nelle informazioni di registrazione
conservate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) della Registration
Authority o (B) forniti dalla Registration Authority all'ente conduttore; e
2) ha inviato il reclamo in formato elettronico (inclusi gli allegati che
siano disponibili in detto formato) a mezzo della posta elettronica: (A)
agli indirizzi e-mail relativi al contatto amministrativo; (B)
all'indirizzo "postmaster@" seguito dal nome di dominio contestato; e (C)
se il nome a dominio corrisponde ad una pagina web attiva (che l'ente
conduttore ritenga diversa dalle pagine generiche utilizzate ai fini
dell'utilizzo provvisorio dei nomi di dominio) anche a tutti gli indirizzi
e-mail disponibili o indicati come link sulla pagina web medesima.
Fatto salvo quanto precede, ogni comunicazione scritta alle parti sarà
effettuata con i mezzi indicati rispettivamente dal ricorrente nel reclamo
e dal resistente nella replica. In difetto di tale specificazione, le
comunicazioni saranno effettuate:
a) a mezzo telefax, con ricevuta di trasmissione, oppure
b) a mezzo posta o corriere, con avviso di ricevimento, oppure
c) a mezzo e-mail, a condizione che sia disponibile la prova della
trasmissione.
Le comunicazioni all'ente conduttore o al collegio saranno effettuate nei
modi e con i mezzi indicati nelle disposizioni di attuazione predisposte da
ciascun ente conduttore. Le comunicazioni saranno redatte nella lingua
indicata all'art. 11. Le comunicazioni e-mail saranno inviate, se
possibile, in formato testo.
Ciascuna parte è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
del proprio indirizzo all'ente conduttore e alla Registration Authority. In
difetto, le comunicazioni si intendono validamente effettuati all'indirizzo
precedentemente noto.
Salvo che sia altrimenti previsto nelle presenti norme, o deliberato dal
collegio, tutte le comunicazioni si intendono come regolarmente effettuate:
a) se trasmesse a mezzo telefax, alla data risultante dal rapporto di
trasmissione;
b) se trasmesse a mezzo posta o corriere, alla data risultante dall'avviso
di ricevimento;
c) se trasmesse via email, alla data di trasmissione del messaggio, alla
condizione che la stessa possa essere verificata.
Salvo che sia altrimenti previsto in queste norme, tutti i termini
decorrenti dall'invio di una comunicazione inizieranno a decorrere a
partire dalla prima data in cui una comunicazione si considera regolarmente
effettuata.
Tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere inviate
all'ente conduttore, che provvederà a inviarle al collegio e alle parti.
È onere del mittente conservare prova dell'invio di una comunicazione. La
parte che vi abbia interesse potrà richiedere l'esibizione di tale prova.
Nel caso in cui la parte che effettua una comunicazione riceva l'avviso di
mancata consegna della comunicazione, essa deve darne immediata
comunicazione al collegio.
Art. 3. Contenuto del reclamo
La procedura amministrativa inizia con l'invio del reclamo, da parte del
ricorrente, all'ente conduttore da lui prescelto.
Il reclamo può riferirsi a uno o più nomi di dominio, purché registrati dal
medesimo titolare.
Il reclamo deve essere inoltrato all'ente conduttore in duplice copia
cartacea e in forma elettronica (salvi gli allegati non riproducibili) e
deve:
1) contenere l'espressa richiesta che il reclamo sia sottoposto alla
procedura amministrativa;
2) indicare il nome, l'indirizzo postale ed elettronico, il numero di
telefono e di fax del ricorrente e dell'eventuale soggetto autorizzato a
rappresentarlo nella procedura amministrativa;
3) specificare il metodo di comunicazione da utilizzare come preferito
nella procedura amministrativa (incluse le persone da contattare, il mezzo
da utilizzare e l'indirizzo) sia per (A) materiale esclusivamente
elettronico sia per (B) materiale con copia cartacea;
4) indicare se il ricorrente richiede la nomina di un collegio di tre saggi
o di un saggio unico per la soluzione della disputa e, nel caso di scelta di
un collegio di tre saggi, indicare il nominativo di tre candidati tra cui
selezionare uno dei componenti del collegio (i nominativi dei candidati
devono necessariamente essere inclusi nella lista dei saggi accreditati
presso l'ente conduttore prescelto);
5) indicare quale sia il nome di dominio (o i nomi di dominio) oggetto del
reclamo;
6) specificare il nome dell'intestatario del nome a domino che intende
contestare;
7) specificare il segno distintivo, il nome e cognome o il marchio su cui è
basato il reclamo e, per ciascun segno distintivo, o marchio, descrivere i
beni o servizi, se esistenti contraddistinti dal segno distintivo o marchio
medesimo (il ricorrente può anche descrivere separatamente i beni o i
servizi che intende contraddistinguere per il futuro con il suddetto segno
distintivo o marchio);
8) specificare i motivi di reclamo ivi inclusi, in particolare:
a) i motivi per cui il nome di dominio (o i nomi di dominio) sono identici
o si possono confondere con un segno distintivo, un nome o un marchio
rispetto al quale il ricorrente vanta diritti di esclusiva;
b) i motivi per cui il resistente titolare del nome a dominio contestato
non ha diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto di reclamo;
e
c) i motivi da cui dedurre che il nome a dominio è stato registrato e
viene utilizzato in mala fede.
9) indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in
relazione al nome di dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;
10) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal ricorrente o
dal suo procuratore: "Il ricorrente dichiara che le sue pretese ed i
richiesti provvedimenti riguardo la registrazione del nome di dominio, la
presente controversia e la risoluzione della controversia medesima sono
rivolti esclusivamente nei confronti del titolare del nome di dominio e
rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa nei confronti (a) dell'ente
conduttore della procedura amministrativa e delle persone che saranno
nominate a far parte del collegio, fatta salva l'ipotesi di comportamento
doloso, (b) della Registration Authority italiana e (c) della Naming
Authority italiana, ivi compresi i loro amministratori, dipendenti e
preposti. Il ricorrente dichiara e garantisce che, per quanto a propria
conoscenza, le informazioni contenute nel presente reclamo sono complete e
veritiere, che il reclamo non è promosso per scopi illeciti."
11) recare in allegato ogni documento o altra prova a supporto del reclamo,
ivi inclusa, se del caso, la prova della registrazione del Segno Distintivo
o del marchio cui il reclamo si riferisce. Unitamente agli allegati dovrà
essere prodotto un indice degli allegati medesimi.
12) recare in allegato copia della raccomandata di contestazione ai sensi
dell'art 14.1 delle Regole di Naming e della ricevuta di ritorno
4. Comunicazione del reclamo al resistente
L'ente conduttore verifica la regolarità formale del reclamo sulla base
delle presenti norme e, accertata tale regolarità formale, procede
all'invio del reclamo (insieme al memorandum esplicativo eventualmente
previsto dalle proprie disposizioni di attuazione) al resistente, nelle
modalità prescritte dall'art. 2, I comma, entro 4 (quattro) giorni dalla
data di ricevimento del pagamento delle spese a carico del ricorrente ai
sensi dell'art. 19.
Se l'ente conduttore ravvisa carenze o irregolarità formali nel reclamo,
informa immediatamente il ricorrente, indicando il vizio riscontrato nel
reclamo. Il ricorrente ha un termine di 6 (sei) giorni per ovviare alle
carenze riscontrate. Decorso tale termine, se il ricorrente non ha
provveduto a sanare le carenze formali riscontrate, il procedimento viene
archiviato, fatta salva la facoltà per il ricorrente di instaurare un altro
procedimento.
La procedura amministrativa si considera iniziata nel momento in cui il
titolare del nome a dominio contestato ha avuto conoscenza del reclamo, ai
sensi dell'art. 2, I comma.
L'ente conduttore della procedura deve dare immediata comunicazione
dell'inizio della procedura al ricorrente, al resistente, alla Registration
Authority italiana ed al presidente della Naming Authority italiana.
L'ente conduttore della procedura deve dare immediata comunicazione
dell'inizio della procedura al ricorrente, al resistente, alla Registration
Authority italiana ed al presidente della Naming Authority italiana,
indicando i nomi delle parti ed il nome a dominio sottoposto alla
"procedura". La comunicazione deve essere inviata in formato "text/plain".
5. Replica del resistente
Entro 25 (venticinque) giorni dalla data di inizio della procedura, il
resistente puo' inviare la propria replica all'ente conduttore. La replica
deve essere trasmessa in duplice copia cartacea e in forma elettronica
(salvi gli allegati non riproducibili) e deve:
1) contenere la replica specifica a tutte le affermazioni e allegazioni
contenute nel reclamo ed includere tutti i motivi per cui il resistente
(titolare del nome a dominio) ritiene di poter mantenere la registrazione e
di poter utilizzare il nome di dominio contestato;
2) indicare il nome, l'indirizzo postale e l'email, il numero di telefono e
di fax del resistente (titolare del nome a dominio) e di ogni persona
autorizzata a rappresentarlo nella procedura amministrativa;
3) specificare il metodo di comunicazione da utilizzare come preferito
nella procedura amministrativa (incluse le persone da contattare, lo
strumento e l'indirizzo) sia per quanto riguarda (A) il materiale
esclusivamente elettronico che per (B) materiale con copia cartacea;
4) se il ricorrente ha richiesto che la controversia sia decisa da un
collegio di tre saggi, fornire il nominativo di tre candidati tra cui
selezionare uno dei componenti del collegio (i nominativi dei candidati
devono necessariamente essere nominativi inclusi nella lista dei saggi
accreditati presso l'ente conduttore prescelto);
5) indicare eventuali altri procedimenti legali pendenti o conclusi in
relazione al nome di dominio oggetto del reclamo di cui sia a conoscenza;
6) concludersi con la seguente dichiarazione sottoscritta dal resistente o
dal suo procuratore : "Il sottoscritto resistente dichiara e garantisce
che, per quanto a sua conoscenza, le informazioni contenute nella presente
replica sono complete e veritiere."
7) recare in allegato i documenti o altre prove che il resistente intende
sottoporre al Collegio, corredati da un indice.
Su istanza del resistente, in casi eccezionali, l'ente conduttore può
prorogare il termine per il deposito della replica. Se ricorrente e
resistente concordano per iscritto la proroga del termine, l'ente
conduttore è tenuto a concederla.
Se il resistente non invia alcuna replica, il collegio decide la
controversia sulla base del solo reclamo, salvo che ricorrano circostanze
eccezionali.
6. Nomina del collegio
Ciascun ente conduttore conserva e rende accessibile al pubblico su
Internet un elenco con i nominativi dei saggi accreditati e delle loro
qualifiche.
Se il ricorrente non richiede la nomina di un collegio di tre saggi, l'ente
conduttore provvede alla nomina di collegio unipersonale composto da un
saggio unico scelto dalla lista dei propri saggi accreditati entro 5
(cinque) giorni dal ricevimento della replica. Le spese per il collegio
unipersonale sono interamente a carico del ricorrente.
Se il ricorrente chiede che la risoluzione della controversia sia affidata
ad un collegio di tre saggi, l'ente conduttore nomina i tre saggi con le
modalità indicate al comma seguente del presente articolo. Le spese per il
collegio con tre saggi sono interamente a carico del ricorrente.
Se il ricorrente ha optato per il collegio di tre saggi, l'ente conduttore
procede alla nomina di un saggio per parte, scelto uno fra tra i nominativi
indicati dal ricorrente, l'altro scelto fra quelli indicati dal resistente.
Qualora l'ente conduttore non riesca, nel rispetto dei propri criteri di
selezione degli saggi ed entro 5 giorni, a procedere alla nomina dei due
membri del collegio con i criteri sopra indicati, l'ente conduttore può
procedere alla nomina del collegio scegliendo i due saggi direttamente
dalla propria lista. In ogni caso, il terzo saggio è nominato dall'ente
conduttore scegliendo tra i nominativi riportati in una lista di cinque
candidati sottoposta dall'ente conduttore alle due parti, e la selezione
fra i cinque candidati viene fatta dall'ente conduttore cercando di
contemperare ragionevolmente le preferenze di ciascuna delle parti, che le
stesse possono specificare entro 5 giorni dal ricevimento della lista di
cui sopra.
Il collegio si considera costituito quando all'ente conduttore perviene
l'accettazione della nomina da parte del saggio, se unico, o del terzo
saggio nel caso di collegio di tre saggi. Costituitosi il collegio, l'ente
conduttore comunica alle parti i nominativi dei saggi designati e la data
entro la quale, salvo circostanze eccezionali, il collegio renderà la
propria decisione sul reclamo.
7. Imparzialità e indipendenza
Il saggio deve essere imparziale e indipendente e, prima dell'accettazione
dell'incarico, deve prospettare all'ente conduttore la sussistenza di
qualsiasi circostanza che possa dar adito a dubbi sulla sua indipendenza e
imparzialità. Se, in qualunque momento nel corso della procedura, si
verificano circostanze che possano dar adito a dubbi sulla indipendenza e
imparzialità del saggio, questi è tenuto a darne pronta comunicazione
all'ente conduttore. In tal caso, l'ente conduttore ha la facoltà di
nominare un saggio in sostituzione.
8. Comunicazioni tra le parti e il collegio
Nessuna parte o suo rappresentante può corrispondere unilateralmente con i
saggi nominati per la decisione sul reclamo. Tutte le comunicazioni tra
una parte e collegio, saggi o ente conduttore devono essere trasmesse ad un
amministratore nominato dall'ente conduttore con le modalità prescritte
nelle proprie disposizioni di attuazione.
9. Trasmissione della pratica al collegio
L'ente conduttore trasmette la pratica al collegio: a) non appena il saggio
unico ha accettato l'incarico, nel caso di collegio composto da un solo
saggio; b) non appena il terzo saggio ha accettato l'incarico, in caso di
collegio composto da tre saggi.
10. Poteri del collegio
Il collegio stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento in
maniera compatibile con le regole di naming e le presenti norme. In ogni
caso, il collegio assicura che ricorrente e resistente siano trattati in
maniera imparziale e che a ciascuno di essi sia garantito eguale diritto di
difesa.
Il collegio assicura che il procedimento abbia luogo con la dovuta
celerità. In casi eccezionali, il collegio può, su istanza di una delle
parti o d'ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti. I
termini indicati si intendono, salvo esplicita indicazione contraria,
perentori. L'inosservanza dei termini perentori conduce alla decadenza.
Il collegio determina l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e
le valuta liberamente.
Il collegio può disporre su richiesta di una delle parti la riunione di più
dispute su nomi di dominio.
11. Lingua del procedimento
La procedura amministrativa è condotta in italiano. È facoltà del collegio
di decidere, avuto riguardo alle circostanze della singola procedura e
dietro richiesta di una delle parti, di condurla in un'altra lingua.
Il collegio può ordinare che i documenti prodotti in lingua diversa da
quella italiana siano accompagnati da traduzione integrale o parziale nella
lingua del procedimento.
12. Precisazioni
In aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria
discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e
documenti.
Nel caso in cui il collegio conceda termine alle parti per ulteriori
memorie o produzione documentale, il termine per la decisione e' di trenta
giorni dalla costituzione del collegio.
13. Interrogatorio personale
Non è previsto alcun interrogatorio personale (neppure in teleconferenza,
conferenza video o conferenza web), salvo che il Collegio decida, a propria
discrezione ed in casi eccezionali, che tale interrogatorio è necessario
per la decisione sul reclamo.
In tal caso il Collegio assume i provvedimenti opportuni per disciplinare
le modalità di svolgimento dell'udienza fissata per l'interrogatorio.
14. Decadenze
Nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti
norme o fissato dal collegio, decade dalla possibilità di compiere l'atto
sottoposto a termine e il collegio, salvo che non ricorrano circostanze
eccezionali, procede alla decisione sul reclamo.
Se una parte omette di ottemperare a qualsivoglia incombente previsto dalle
presenti norme o a qualsiasi richiesta del collegio, quest'ultimo può
trarre da tale comportamento le deduzioni che reputi più appropriate.
15. Decisione
Il Collegio assume la propria decisione sul reclamo sulla base delle
affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti e, in ogni caso, in
conformità alle regole di naming, alle presenti norme e ad ai principi di
diritto dell'ordinamento italiano.
Salvo che ricorrano circostanze eccezionali, il collegio comunica la
propria decisione sul reclamo all'ente conduttore entro 15 giorni dalla sua
costituzione ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, o 30 giorni nel caso di
cui all'art 12 secondo comma.
Nel caso di collegio composto da tre saggi, la decisione è presa a
maggioranza.
La decisione del collegio è redatta per iscritto, motivata, reca la data di
pubblicazione e il nome (o i nomi) dei saggi.
Se il collegio ritiene che la controversia non rientri nella sua competenza
fissata dalle regole di naming, lo dichiara espressamente nella decisione.
Se, all'esito dell'istruttoria, il collegio raggiunge il convincimento che
il reclamo è stato promosso in mala fede, per esempio per screditare il
titolare del nome di dominio, assume una decisione da cui risulta che il
reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso
(reverse domain name hijacking).
16. Comunicazione della decisione alle parti
Entro quattro giorni dal ricevimento della decisione del collegio, l'ente
conduttore comunica in pari data il testo integrale della decisione al
ricorrente, al resistente, alla Registration Authority ed al presidente
della Naming Authority.
Nel caso in cui il collegio abbia disposto il trasferimento del nome a
dominio contestato, la Registration Authority comunica immediatamente al
ricorrente, al resistente, all'ente conduttore ed al presidente della
Naming Authority la data in cui intende dare attuazione alla decisione.
Salva diversa determinazione del collegio l'ente conduttore pubblica la
decisione per esteso e la data della sua attuazione su un sito web
accessibile al pubblico. In ogni caso, il capo di decisione che afferma
che il reclamo è stato promosso in mala fede ex art. 15 ultimo comma, viene
sempre pubblicato.
17. Transazione e altri motivi di estinzione della procedura.
Se le Parti raggiungono un accordo prima della decisione del collegio, il
collegio dichiara estinta la procedura.
Se sopravvengono motivi che rendono superflua o impossibile la prosecuzione
della procedura prima della pronuncia del collegio, questo dichiara estinta
la procedura, salvo che una Parte sollevi fondate eccezioni per la
prosecuzione entro il termine fissato dal collegio.
18. Litispendenza
Nel caso in cui una Parte intraprenda un'azione legale in pendenza della
procedura amministrativa circa un nome di dominio contestato con reclamo,
essa deve darne pronta comunicazione al collegio e all'ente conduttore.
19. Spese
Il ricorrente deve corrispondere all'ente conduttore un corrispettivo
fisso iniziale, determinato da ciascun ente conduttore, entro i termini e
per l'importo richiesto. In ogni caso, il ricorrente sopporta tutte le
spese dell'ente conduttore, fatto salvo quanto previsto dal V comma del
presente articolo.
Le somme versate dal ricorrente all'ente conduttore sono da questi
acquisite ad ogni evento, anche nel caso di estinzione o sospensione della
procedura, salvo che il collegio ritenga, in casi eccezionali, di disporne
la parziale restituzione al ricorrente.
L'ente conduttore non può dare inizio ad una procedura amministrativa prima
del versamento da parte del ricorrente delle spese iniziali ai sensi del I
comma del presente articolo.
Qualora l'ente conduttore non riceva il pagamento entro 10 (dieci) giorni
dal ricevimento del reclamo, quest'ultimo sarà inteso come abbandonato e la
procedura estinta, fermo il diritto del ricorrente di proporlo nuovamente.
In casi eccezionali, per esempio qualora si dia luogo ad interrogatorio
personale, l'ente conduttore può chiedere alle parti il versamento di spese
addizionali, che saranno concordate tra le parti e il collegio.
20. Responsabilità degli enti conduttori e dei saggi
Salvo il caso di dolo o colpa grave con previsione dell'evento, né l'ente
conduttore né i saggi potranno essere considerati responsabili nei
confronti di una parte per qualsiasi azione od omissione relativa alla
procedura amministrativa.
21. Norme procedurali
Alla procedura amministrativa si applicano le norme in vigore al momento
della presentazione del reclamo all'ente conduttore.
Contestazione sull'assegnazione di in dominio.it
Ritenete di essere stati vittime di cybersquatting? (illeciti accaparramenti di un dominio)
Si sono impossessati di un dominio che ritenete essere leggittimamente vostro?
In tal caso esistono procedure veloci ed economiche per recuperare i nomi a dominio registrati da altri in malafede.
La procedura di Contestazione di un nome a dominio .IT è condotta da organizzazioni che si occupano della riassegnazione del nome a dominio, composte da esperti e giuristi. Sono stati individuati alcuni Enti Conduttori autorizzati dalla Naming Authority Italiana a svolgere la procedura amministrativa di riassegnazione di un nome a dominio.
Elenco degli Enti Conduttori:
* Arbitronline Srl
* C.R.D.D
* Luxor Servizi Multimediali Srl
* MCR Ricerche Srl
* Studio Legale M.F.S.D.
* Studio Legale Bindi
* Studio Legale e di Consulenza Limone Sarzana e Di Minco
* Studio Legale Tonucci
* Studio Legale Turini - Tribunale Virtuale
* Studio Legale Bertelle
* Studio Legale Fogliani
Seguendo questo link visualizzerai l'elenco delle procedure amministrative e relative decisioni.
|